1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 3, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione o dell'amministrazione universitaria, nonché di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di duecento unità.
2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni